Fiscalità

Gli innegabili vantaggi del Noleggio a Lungo Termine sono da sempre riscontrati nell’ambito della gestione quotidiana della singola vettura o delle flotte, nella facilità di pianificazione dei costi e di una innegabile semplificazione nella gestione della manutenzione e degli imprevisti che potrebbero manifestarsi nel corso degli anni.

Inoltre, il Noleggio auto a Lungo Termine è una formula vincente anche per altre ragioni: un certo, concreto e sicuro risparmio economico, una preventiva pianificazione dei costi, oltre che un risparmio di tempo e risorse per la gestione della propria auto.

Dal punto di vista fiscale, però le cose sono meno semplici.

Tra le imposte che gravano sull’auto le principali sono:

  • Imposte dirette (IRPEF, IRES, IRAP) disciplinate dall’art. 164 del TUIR (DPR 917/86). Questa imposta pone delle limitazioni alla deducibilità dei costi.
  • Imposte indirette (IVA) disciplinate dall’art. 19-bis1 del DPR 633/72. Questa imposta pone alcune limitazioni alla detraibilità dell’IVA.

Per entrambe le imposte, la normativa stabilisce quali sono i veicoli e/o l’uso che ne viene fatto, definendo in quali casi è consentita la piena deducibilità dei costi e la piena detraibilità dell’IVA.

Imposte dirette

I veicoli in relazione ai quali la norma consente la piena deducibilità dei costi sono quelli:

  • Non compresi nell’articolo 164 del TUIR, ossia veicoli diversi da autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli. Per semplificare, i costi sono pienamente deducibili per autobus, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici o per usi speciali, autotreni, autoarticolati ed autosnodati, mezzi d’opera, ecc.
  • Che devono essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa. Sono i veicoli senza i quali l’attività dell’impresa non può essere esercitata in nessun modo. Per esempio vetture di scuola guida, di autonoleggio, ecc.
  • Adibiti ad uso pubblico, come i taxi. Per tutti i veicoli che non rientrano in queste categorie, la deducibilità è solamente parziale in quanto si presuppone che l’uso del veicolo sia promiscuo.

Imposte indirette

I veicoli in relazione ai quali la norma consente la piena detraibilità dell’IVA sono quelli:

  • Non compresi nell’art. 19-bis1 del DPR 633/72, come i trattori agricoli o forestali, e veicoli adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata supera 3.500 Kg e il cui numero di posti a sedere, oltre a quello del conducente, è superiore a otto.
  • Compresi nell’art. 19-bis1 del DPR 633/72* ed utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte e della professione.
    Rientrano in questa categoria, ad esempio, i veicoli utilizzati dal titolare della licenza per l’esercizio del servizio taxi.
    Per avvalersi di questa facoltà bisogna però essere in grado di dimostrare che le auto sono utilizzate esclusivamente per fini aziendali.
  • Compresi nell’art. 19-bis1 del DPR 633/72* e che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa, cioè i soli veicoli il cui impiego qualifica e realizza l’attività normalmente esercitata (come le attività di commercio, noleggio o locazione finanziaria di auto).
  • Compresi nell’art. 19-bis1 del DPR 633/72* e detenuti da agenti e rappresentanti di commercio.
  • Compresi nell’art. 19-bis1 del DPR 633/72* e assegnati dall’azienda al proprio dipendente in uso promiscuo, con addebito al dipendente stesso e fatturati  con iva ad un corrispettivo almeno pari al valore del fringe benefit.

La detraibilità è invece parziale per i restanti veicoli, non rientranti nelle categorie sopra elencate e per i quali opera una specifica limitazione forfetaria.